Secondo
l’uso antichissimo
della Chiesa i genitori saranno affiancati nell’educazione cristiana
dei figli dal padrino o dalla madrina o da ambedue. Questi ampliano,
in senso spirituale, la famiglia del battezzando e rappresentano la Chiesa
nel suo compito di madre. Il loro compito è di collaborare con
i genitori perché il bambino giunga alla professione personale
della fede e la esprima nella realtà della vita.
Il loro compito diventa particolarmente
importante nei casi in cui i genitori potranno venire a trovarsi nell’impossibilità di
provvedere alla crescita dei loro figli (assenza prolungata, malattia,
separazione, divorzio,…).
Essi
sono scelti dai genitori o da chi ne fa le veci con il consenso del
parroco. Si richiede:
- di essere cattolico e aver ricevuto i tre sacramenti della iniziazione
cristiana (Battesimo, Cresima, Eucarestia);
- di aver compiuto sedici anni;
- di condurre una vita conforme
alla fede
e partecipare alla vita
della comunità;
-
di non trovarsi in nessuna delle condizioni indicate dai Vescovi italiani nella "Nota pastorale sulle situazioni matrimoniali irregolari" (28 aprile 1979): convivenza, matrimonio civile, nuovo matrimonio dopo il divorzio.
Un cristiano non cattolico non può fungere da padrino per il Battesimo di un bambino nella Chiesa Cattolica e viceversa. Infatti "secondo il pensiero cattolico i padrini e le madrine, nell'accezione liturgica e canonica, devono essere membri della Chiesa o della comunità nella quale viene celebrato il Battesimo. Essi non si assumono soltanto la responsabilità dell'educazione cristiana della persona battezzata (o cresimata) in qualità di parente o di amico; essi sono lì pure come rappresentanti di una comunità di fede, garanti della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del candidato [...]. Un battezzato che appartiene a un'altra comunità ecclesiale può tuttavia essere ammesso come testimone del Battesimo, ma soltanto con un padrino cattolico" (Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'Ecumenismo, num. 98).